Il vicino di casa fa rumore, la sua cucina puzza, ruba il posteggio? Difendetevi così

La gente, si sa, litiga molto. Soprattutto in casa, ma non fra le mura domestiche, con la moglie, il marito, i figli: il terreno principale dello scontro è il condominio e il “nemico” numero uno il vicino di casa. Con cui scontrarsi, spessissimo tramite avvocati, per mille motivi: la presenza di cani e gatti che disturbano abbaiando e miagolando o,  peggio, lasciando poco graditi ricordini;  l’automobile posteggiata male; lo stereo e la televisione ad alto volume, l’odore dei piatti cucinati, soprattutto se di origine etnica, che esce dalle finestre, l’acqua che gocciola dai panni… Ma anche il ticchettio delle scarpe con i tacchi e addirittura gli  sciacquoni tirati a orari improbabili, come se uno non avesse il diritto di andare in bagno di notte… Le scrivanie dei giudici di pace  sono sommerse da montagne di pratiche di conflitti condominiali  di dispetti e ripicche che fanno venire in mente  Loris, il protagonista de “Il mostro” di Benigni accusato dai suoi vicini, fra l’altro, di appiccicare le gomme da masticare negli spioncini dei vicini, di confondere le lettere nelle buche delle poste, di appropriarsi delle lampadine condominiali…

Vi scappa un bisognino nel cuore della notte? Mettete il silenziatore allo sciacquone…

In una classifica delle principali  cause di litigio al primo posto figurano i rumori e gli odori provenienti dagli altri appartamenti; al secondo posto la collocazione in aree condominiali di oggetti e mezzi di un singolo condomino (l’auto parcheggiata in zone non autorizzate, la fioriera attaccata al muro…). Sul terzo gradino del podio i rumori molesti, gran parte dei quali identificabili come schiamazzi dei bambini. Lamentele che, nella maggior parte dei casi, provengono dai condomini meno giovani. L’hit parade delle lamentele continua con l’innaffiatura di piante sul balcone con l’acqua che investe gli spazi sottostanti appartenenti agli altri condomini; il bucato steso in evidenza e lo sgocciolamento della biancheria; le briciole lanciate mentre si sbatte la tovaglia; la presenza degli animali in ascensore o nel giardino condominiale. Liti a cui fanno seguito spesso le denunce  che in molti casi però  si risolvono dopo le prime udienze con un accordo fra le parti poco diponibili, soprattutto in tempo di crisi economica, a rischiar di dover pagare le spese legali.

Poi ci sono le liti fra uno o più inquilini e il condominio, le cause contro l’impresa che ha rifatto la facciata…

“Ma alle liti fra condomini, se ne aggiungono altre”,  come ha spiegato tempo fa in un articolo “andato a ruba nei condomini” l’avvocato Giorgio Boldizzoni, legale con una vasta esperienza in materia, “le liti fra uno o più condomini e il condominio inteso come soggetto giuridico, e le liti fra il condominio e terzi. A quest’ultimo capitolo possono appartenere numerosi casi: per esempio l’impresa che ha effettuato un intervento di straordinaria manutenzione, come il rifacimento delle facciate dell’edificio condominiale o del tetto, e non ha eseguito i lavori a regola d’arte, oppure ha chiesto costi non previsti e non giustificati o, ancora, che ha interrotto i lavori senza un giustificato motivo. Oppure un presunto diritto di passo vantato dal confinante, o una richiesta di risarcimento per il danno causato al cancello carrale urtato da un veicolo di proprietà di terzi…

Amministratori condominiali, fate molta attenzione a chi assegnate i lavori

In questi casi è di fondamentale importanza che l’amministratore, in qualità di mandatario dei condomini, abbia svolto i suoi compiti con la necessaria diligenza, soprattutto nella scelta dell’impresa a cui affidare l’appalto e del direttore dei lavori. Nei casi invece di impugnazione da parte di uno o più condomini di una delibera condominiale approvata dall’assemblea occorre distinguere fra  quelle infondate o fatte per motivi esclusivamente formali e non di merito (casi per i quali la Cassazione ha stabilito alcuni principi, sicuramente condivisibili per scoraggiare l’eccesso di formalismo) a quelle invece fondate perché adottate senza le dovute maggioranze o in violazione della legge o del regolamento condominiale. Anche in questi casi è di fondamentale importanza che l’amministratore sia in grado, per competenza e personalità, di gestire l’assemblea chiarendo quando una delibera è giusta e quando, anche se presa a maggioranza, è illegittima e quindi impugnabile o quando è viziata da conflitto di interessi. Ovviamente l’assemblea è sovrana ma non c’è dubbio che l’amministratore debba manifestare chiaramente il proprio motivato dissenso nei confronti di decisioni, anche se assunte a maggioranza, che violino i diritti anche di un solo condomino”

Perché tante liti? Perché chi  abita in un palazzo di 10 piani pensa di stare in una villa singola…

Ma perché così tanti coinquilini litigano così spesso? “Spesso a monte di tutto c’è una sola ragione”, aveva spiegato concludendo Giorgio Boldizzoni, “la convinzione di essere proprietari non di un appartamento, ma di una villa singola situata in aperta campagna, comportandosi di conseguenza. E sì che per risolvere moltissimi problemi basterebbe far convivere i propri  diritti di condomino di godere liberamente della propria unità immobiliare e delle parti comuni con il pari diritto degli altri inquilini di fare altrettanto, nel rispetto delle regole della buona educazione, della civile convivenza e delle norme di legge.  Facendo sempre riferimento al regolamento condominiale,  che è la legge interna del condominio e al cui rispetto tutti devono attenersi”.

 

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